Secondo la Corte europea dei Diritti dell’Uomo le disposizioni della normativa italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali hanno un contenuto estremamente ampio e generico, tale da privare il contribuente delle garanzie necessarie contro l’arbitrarietà e la discrezionalità dell’attività amministrativa. Cosa serve allora? Ci aspettiamo l’emanazione di precise “linee guida operative” da parte del legislatore vincolanti per l’Amministrazione finanziaria, che trasformino gli accessi e le ispezioni in attività di conferma di una possibile evasione fiscale già prefigurabile in base agli elementi raccolti dagli Uffici, e non una sorta di “caccia al tesoro” di fatti che costituiscano essi stessi la fonte che legittima ex post le indagini effettuate. Ma anche una sensibilizzazione dei giudici tributari, con sentenze che inizino a statuire l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazione dell’art. 10-ter dello Statuto dei contribuenti. Un cambio di paradigma (e di mentalità) fondamentale, ma oggi irrinunciabile, per evitare quella discrezionalità (se non arbitrarietà) dell’attività amministrativa che si riverbera sulla sfera privata del contribuente, proibita dalla CEDU.