Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Trust fiscalmente interposti e imposizione indiretta: l’avvio di una nuova stagione di contenzioso?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, “nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto dell’interposizione del trust, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario […] sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto” (così la circolare n. 34/E/2022). In altri termini, per l’Agenzia l’affermata interposizione di un trust si tradurrebbe nell’invalidità (o, se si preferisce, nell’inefficacia) del vincolo di segregazione civilisticamente apposto su determinati beni dal de cuius e, conseguentemente, nell’onere per i chiamati all’eredità (non sempre coincidenti con i beneficiari del trust) di assolvere all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di versare le imposte dovute in relazione a tale fattispecie. Una conclusione che, tuttavia, non sembrerebbe condivisibile né dal punto di vista civilistico né da quello fiscale e che, per tali ragioni, potrebbe dar vita a una nuova stagione di contenzioso.