Con la risposta a interpello n. 167 del 23 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia alle perdite fiscali eventualmente disponibili non può rappresentare, infatti, una revoca della fruizione dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, poiché altrimenti si introdurrebbe una nuova forma di definizione non consentita dal legislatore fiscale, viste le condizioni applicate per la Definizione ex articolo 36, la quale rappresentava l’unica modalità operativa per restituire la Tremonti Ambientevolta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente si fosse resa definitive.