L’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 con cui ha specificato che va applicata la tassazione (separata) prevista dal T.U.I.R. escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, ed esclusi, tout court, dalla tassazione.