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Tassazione anche per i rimborsi erogati dal datore di lavoro per le spese di energia elettrica per autoveicoli in uso promiscuo

Quanto al consumo di energia, questo non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 421 del 25 agosto 2023 con cui ha specificato che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.