In tema di Superbonus, con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino a quando i crediti permangono nello stato ”in attesa di accettazione” da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo. Solo all’esito dell’eventuale rifiuto da parte del cessionario, i ”crediti” tornano nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.