La sentenza della Corte di Cassazione 14 febbraio 2025, n. 3800, sul nuovo art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, è stata unanimemente criticata in dottrina, ha generato irritazione e sconcerto nel Governo e ha indotto la medesima Sezione tributaria a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. È giustificato tanto clamore? La risposta è affermativa sia per la chiarezza e perspicuità della norma introdotta con la recente riforma delle sanzioni tributarie, dalla cui littera legis la Corte ha deciso di prescindere, sia per il non aver tenuto in debita considerazione l’indissolubile nesso tra accertamento dell’imposta e irrogazione della sanzione, sia per aver ritenuto che l’ulteriore valutazione del giudice tributario sui fatti, che pur sono stati accertati definitivamente nel processo penale inducendo il giudice all’assoluzione, consenta di dare più compiuta attuazione al principio di capacità contributiva, quando in realtà vale l’esatto contrario. La criticatissima sentenza, malgrado ciò, è stata molto utile perché ha generato su questione decisiva, quella del rapporto tra processo penale e processo tributario, un fecondo dibattito di cui le Sezioni Unite non potranno che tener conto.