La legge delega per la riforma fiscale prevede lo spostamento delle opposizioni esecutive dal giudice dell’esecuzione (tribunale civile) al giudice tributario, nel caso in cui il ricorrente assuma la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento. Si dimentica però che, sempre secondo la legge delega, la riscossione dovrà avvenire senza lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento, di cui fa parte anche l’intimazione di pagamento. Inoltre, tra i poteri del giudice tributario non rientra il potere giurisdizionale di intervenire sulle situazioni soggettive (proprietà, facoltà di disposizione dei beni pignorati e così via) che si determinano a seguito dell’atto di pignoramento e degli altri atti esecutivi. Insomma, un “pasticciaccio brutto”, che ricade come un pesante lascito sul legislatore delegato.