In merito alla procedura di quantificazione dei debiti commerciali per comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, laddove il termine di un anno decorrente dall’effettuazione dell’operazione ai fini dell’emissione di una nota di variazione in diminuzione in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti si ormai spirato per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti, pur non essendo più possibile emettere il documento per il Comune resta comunque ferma la possibilità di presentare domanda di rimborso.