Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Sottoscrizione e conservazione dichiarazioni fiscali: non idonee le firme elettroniche semplici

In tema dichiarazioni fiscali, deve escludersi l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo della firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023 con cui ha evidenziato che in nessun caso una firma elettronica “semplice”, indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.