Con le conclusioni generali rese nella causa C-241/25, l’Avvocato Generale ha evienziato che non è ammissibile una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti, beneficiarie di dividendi, in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato membro dell’imposizione alla fonte dei dividend.