Servizi di Crowdfunding e esonero dall’obbligo di comunicazione all’ARF: in quali casi

In tema di servizi di Crowdfunding, sono da escludere dall’obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 85 del 2 aprile 2024 con cui ha evidenziato che l’attività di crowdfunding è un’attività di intermediazione finanziaria che consente a chi ha un progetto o un’attività da avviare e che non dispone dei capitali necessari (ad esempio start­up e PMI o associazioni che operano nel no­profit), di raccogliere, tramite il portale web gestito dal promotore del crowdfunding, i finanziamenti necessari in progetti poco garantiti ma che promettono rendimenti superiori alla media del mercato.