In base al decreto delegato IRPEF-IRES, nella scissione con scorporo la scissa mantiene inalterato lo stock del proprio patrimonio netto (attività e passività trasferite sono sostituite dalla partecipazione nella beneficiaria e non vi è alcuna riduzione patrimoniale); al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale delle riserve di capitale. Tale regola comporta che le riserve in sospensione d’imposta rimangono sempre in capo alla scissa, anche se collegate ad attività o beni trasferiti a seguito della scissione mediante scorporo. Per la beneficiaria, invece, l’operazione costituisce un apporto patrimoniale o di capitale. Si potrà quindi verificare la permanenza del vincolo fiscale della sospensione d’imposta in capo alla società scissa anche nel caso di beni trasferiti alla società beneficiaria attraverso la scissione con scorporo.