Il principio di proporzionalità delle sanzioni ha sempre rappresentato il filo conduttore dell’intervento del legislatore delegante e lo conferma anche la legge n. 111/2023. Tuttavia, la sua continua riproposizione certificherebbe anche un sostanziale fallimento dei vari tentativi che hanno coinvolto lo stesso legislatore (che ha innalzato le sanzioni a livelli ben poco “proporzionali” alla dimensione economica dell’illecito) e l’Amministrazione finanziaria (che avrebbe avuto il potere di rideterminare la sanzione edittale in funzione della “natura soggettiva” dell’illecito). Quindi perché la legge delega fiscale ha sentito il bisogno di sottolineare l’importanza di tale principio riscrivendo alcuni passaggi normativi? E cosa ci fa pensare che questa volta il risultato possa essere diverso?