Nelle ipotesi in cui non si possono rivendicare i casi di esclusione delle sanzioni penali per omesso versamento per fatti in cui è dimostrata l’assenza del dolo ovvero non si è proceduto spontaneamente al versamento rateale del debito nella prima fase di contestazione della violazione con l’avviso bonario, il contribuente può valutare l’alternativa tra il sottostare alle sanzioni penali in misura piena, senza il versamento delle sanzioni amministrative, ovvero versare le sanzioni amministrative in misura piena insieme sanzioni penali in misura ridotta.