L’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.A questi soggetti si applicano quindi, dal prossimo 1° aprile, le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024.
Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:
dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
L’Agenzia Entrate chiarisce anche che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.