Riporto in avanti di perdite pregresse e raddoppio dei termini per violazioni penali

La presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione integrativa non comporta alcun effetto in merito ai termini di decadenza dal potere di accertamento. Sul punto, i giudici affermano che “nessuna norma prevede che a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dalla data di presentazione di quest’ultima e non dalla data di presentazione della dichiarazione originaria”. Il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti si verifica solo ove la condotta del contribuente integri un delitto previsto dal D.Lgs. n. 74/2000, circostanza che deve emergere in via incontrastabile dagli atti di causa.