L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 31/E del 2023, il perimetro applicativo del rinvio del versamento delle imposte dovute a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2023. Oggetto del differimento sono soltanto le imposte dovute sulla base del modello Redditi 2023 per l’anno 2022, esclusi quindi contributi previdenziali e INAIL. Potranno differire il versamento le persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, purchè nell’anno 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Saranno ammesse allo slittamento anche le imprese familiari e le aziende coniugali, con limitazione però al solo titolare dell’impresa con esclusione dei collaboratori o del coniuge. Il contribuente che svolge attività agricole o connesse potrà avvalersi del differimento solo se, nel 2022, sia anche titolare di redditi d’impresa e non solo di redditi da dichiarare su base fondiaria. Guarda anche il video Rinvio del secondo acconto IRPEF 2023: pochi pregi e molti difetti.