Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Rimborso dell’IVA non dovuta anche dopo la definizione agevolata

La definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cliente che abbia detratto l’IVA indebitamente applicata a titolo di rivalsa dal fornitore legittima quest’ultimo, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell’imposta pagata a titolo di rivalsa. È quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 408 del 2023, in continuità con le indicazioni già rese in merito al procedimento di definizione delle liti pendenti previsto dal D.L. n. 119/2018.