Con decisione del 30 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che l’articolo 116, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda unicamente le situazioni in cui i dazi doganali sono stati oggetto di rimborso a seguito di un errore non intenzionale delle autorità doganali, ma anche le situazioni in cui tali autorità hanno deliberatamente proceduto a una classificazione tariffaria che si è successivamente rivelata errata.