L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 6 giugno 2024, nella causa C-248/23, ha sottolineato che la normativa europea non consente una normativa nazionale per cui un’azienda farmaceutica che è tenuta a versare a un ente statale di assicurazione malattia una parte del suo fatturato non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile in ragione di tali pagamenti qualora la normativa nazionale di cui trattasi non indichi in modo chiaro, preciso e prevedibile che il pagamento in questione è dovuto a titolo di imposta.