Reintroduzione in deposito fiscale di combustibile per riscaldamento: il rapporto tra accise e IVA

La normativa europea osta a disposizione nazionali per cui in caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’IVA è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C657/2022.