Il refitting nautico è l’attività di manutenzione che si concretizza nel “rifacimento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di alcune parti delle navi” e, a determinate condizioni, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 8-bis, lettera e), del decreto IVA. Quanto alla territorialità, non ricadendo in alcuna deroga specifica, il refitting nautico è un servizio generico che – se reso B2B – rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, in forza del quale le operazioni sono territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente). In virtù dell’ampia definizione del concetto di refitting, in alcuni casi, il confine fra tale servizio e le cessioni di dotazioni di bordo con posa in opera (quali ad esempio la fornitura con installazione di uno o più pezzi di mobilio) sembra abbastanza labile con il conseguente rischio di riqualificazione delle operazioni – in un senso o in un altro – da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La corretta qualificazione dell’operazione riveste dunque importanza cruciale ai fini dell’applicazione dell’IVA.