L’imposta sostitutiva del 26% è dovuta per redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.