Nell’ambito del regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, quanto al requisito del volume d’affari derivante dall’attività Agricola superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (ora, 260.000 kwh anno), ai fini del rispetto della normativa, affinché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola, basata sul criterio di prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività connessa, occorre far riferimento unitariamente al volume d’affari della produzione di energia elettrica eccedente i 200 KW nel suo complesso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 11 del 2024.