Con la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da apposita attestazione medica e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da apposita attestazione medica , le relative prestazioni sono assoggettate a regime IVA ordinario. Per quanto attiene, poi, al soggetto deputato al rilascio della “apposita attestazione medica”, considerato che manca un’esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, si ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l’intervento o trattamento estetico.