Nel caso di cessione di unità abitative acquistate da meno di cinque anni, l’eventuale plusvalenza costituisce reddito diverso. Il contribuente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria IRPEF. L’esercizio dell’opzione può risultare conveniente sia perché può comportare vantaggi in termini d’imposta sia perché riduce il rischio di controlli sull’operazione. In particolare, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 26%, superiore alle prime due aliquote degli scaglioni IRPEF; tenuto conto che si parla di sopravvenienze derivanti dalla cessione di immobili, tuttavia, in buona parte dei casi l’aliquota IRPEF potrà plausibilmente risultare superiore all’aliquota dell’imposta sostitutiva. Sono inoltre esclusi i controlli dell’Amministrazione finanziaria in materia di compravendite immobiliari e l’applicazione dell’accertamento induttivo.