Plusvalenza da cripto–attività: il trattamento fiscale

In tema di plusvalenza da cripto–attività, con la risposta a interpello n. 135 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente.