Con la risposta a interpello n. 153 dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nell’ipotesi di successiva rivendita dell’immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione il citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR riguardante la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di un immobile. In particolare, ai fini del computo del quinquennio occorre far riferimento alla data in cui è intervention il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile.