Con la risposta a interpello n. 108 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quanto alla registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, l’imposta di registro è prenotata a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell’imposta, se a carico dell’amministrazione. Quando, invece, l’ordinanza dispone la compensazione delle spese processuali, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro dell’ordinanza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte.