L’OIC ha pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell’OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell’adozione dell’intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. In particolare viene chiarito che applicando i principi contabili attualmente vigenti, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.