Nuova qualificazione di credito d’imposta non spettante e inesistente: dubbi di legittimità costituzionale?

Il decreto delegato sulla riforma delle sanzioni amministrative e penali tributarie distingue la fattispecie del credito d’imposta inesistente rispetto a quella del credito non spettante sulla base di un dato sostanziale: la sussistenza o meno del presupposto costitutivo del credito, la cui mancanza (o falsa rappresentazione) dà luogo al caso d’inesistenza del credito. Il difetto di altri e diversi – rispetto a quelli costitutivi – elementi rilevanti per l’ammissione al credito, la violazione delle modalità di utilizzo, la compensazione in eccedenza, danno luogo alla non spettanza del credito. Non ha invece rilievo la possibilità di appurare tali circostanze nell’ambito di un controllo documentale. La distinzione potrebbe però essere ritenuta incompatibile col principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).