Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di Statuto del contribuente cristallizza la disciplina applicabile ai vizi di nullità degli atti dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, i vizi di nullità devono essere qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore del nuovo art. 7-ter dello Statuto, introdotto dal decreto delegato; possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva l’applicazione della prescrizione del credito.