Con la risposta a interpello n. 235 del 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non è possibile emettere alcuna nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA, nei confronti dell’accollante, stante la posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari, a nulla rilevando l’apertura della liquidazione giudiziale. In tal senso, anche la sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2001, n. 8455, ha affermato che l’applicazione dell’articolo 26 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio.