In merito all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, avrebbe efficacia di giudicato rispetto al solo trattamento sanzionatorio, ma non dispenserebbe il giudice tributario dall’accertare la fondatezza della ripresa a tassazione. Si tratta di un’interpretazione autorizzata da un testo di legge finalizzato a razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, attraverso una maggiore integrazione fra i diversi tipi di misure afflittive, che implica un triplice accertamento giudiziale e che irrazionalmente può condurre a ritenere legittimo il recupero del tributo evaso, ma non dovute le sanzioni collegate, a fronte di uno stesso fatto ritenuto (in sede penale) fenomenicamente inesistente o non commesso dal contribuente. Il prossimo capitolo della saga del ne bis in idem vedrà come protagonista le Sezioni Unite. To be continued…