Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 220 ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario abrogando, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione.Inoltre, l’articolo 1, lett. d) del Decreto, ha introdotto nell’art. 14 del DL n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Pertanto, con Provvedimento direttoriale del 9 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato:
il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate (allegati da 2 a 5), eliminando i riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
il testo delle Avvertenze (allegati 2 e 4), introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;
il testo delle Avvertenze (allegati 2 e 4) nella parte relativa alla RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA, sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;
il testo delle Avvertenze (allegato 2) relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.