Al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, l’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 ha stabilito che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale e nel rispetto delle ulteriori disposizioni. Dopo aver evidenziato la particolarità nel calcolo dell’incremento occupazionale dei gruppi, si evidenzia che l’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi, e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di riferimento. Come si indica?