Legge di Bilancio 2024: potenziato il Fondo di garanzia prima casa per famiglie numerose

Con 200 voti favorevoli e 112 contrari la Camera dei deputati, nella seduta del 29 dicembre, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.Il testo (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, Suppl. Ordinario del 30-12-2023.
Tra le misure in materia fiscale la legge di bilancio assegna al Fondo di garanzia per la prima casa ulteriori 282 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 8). 
(comma 9) Al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose vengono inclusi per il 2024, tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito:
a) i nuclei familiari con tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui; b) i nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 45.000 euro annui; c) i nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 50.000 euro annui. 
(comma 10) Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari sopra indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c). 
(comma 11) Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti, è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a), al 9% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) e del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c), ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua. 
(comma 12) Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13 della Legge di bilancio, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).
(comma 13) Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.