Con la risposta a interpello n. 142 del 27 maggio 2025 sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all’estero, occorre valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all’estero durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.