Qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore ‘‘plafond di deducibilità’’. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 76 del 22 marzo 2024.