Con la risoluzione n. 59 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, atteso che le lettiere per animali, in sé considerate non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota IVA nella misura ridotta di cui all’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, né sono riconducibili tra i prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, le relative cessioni devono essere assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.