Con la risposta a interpellon. 234 del 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che laddove non risulti alcun progetto di bonifica approvato dalla Regione che regolamenti l’attività di bonifica, peraltro soltanto eventuale in quanto condizionata dalla previa verifica dello stato della qualità del suolo in esito alla realizzazione della attività di rimozione dei rifiuti, non può trovare applicazione, in relazione all’attività di rimozione dei rifiuti, l’aliquota Iva nella misura del 10 per cento, prevista ai sensi dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al dPR n. 633 del 1972.