Con la circolare n. 11/D del 2025 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nel caso di istanze trasmesse per via telematica dall’operatore e di conseguenti atti e provvedimenti rilasciati da parte di organi dell’Agenzia, parimenti per via telematica, soggetti a imposta di bollo, l’istante può assolvere il tributo mediante pagamento a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno.