In tema di iper ammortamento la ”ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio. Di conseguenza, le quote di iper ammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 34 dell’8 febbraio 2024.