Con le conclusioni rese nella causa C-808/23 l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che i diversi servizi di gestione, come servizi di gestione aziendale, di finanziamento, nonché di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale, forniti da una holding capogruppo alle proprie società figlie, non costituiscono affatto sempre servizi unici, in relazione ai quali è escluso a priori l’accertamento di un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, della direttiva IVA.