Indennità di fine rapporto corrisposta da una Cassa di Previdenza e Assistenza: il trattamento fiscale

Con la risposta a interpello n. 249 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal fondo di previdenza alimentato in massima parte da premi di produttività o da incentivi legati all’attività dell’istituto di appartenenza e senza versamento di contributi a carico degli iscritti, deve essere assoggettata a tassazione separata ed è imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.