Con la sentenza n. 21 del 2024, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IMU versata sugli immobili strumentali è totalmente indeducibile dall’IRAP. Al di là della conferma e dell’ulteriore specificazione dei principi riguardanti l’indeducibilità dell’IMU dall’IRES già sanciti nella sentenza n. 262 del 2000, la questione oggetto dell’intervento della Consulta offre interessanti spunti di riflessione in ordine alla “sopravvenuta” questione della indeducibilità integrale dell’IMU dall’IRAP ed evidenzia la peculiarità dell’IRAP quale imposta “controversa” oggetto di un progressivo svuotamento (dal 2021 l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni) e di un “graduale superamento” (come previsto dalla legge delega fiscale).