Con comunicato stampa del 12 gennaio 2024, il Mef ha reso noto che , con esclusivo riferimento all’IMU, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU trasmesse al MEF entro il termine del 30 novembre 2023 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.