Con la risposta a interpello n. 84 del 31 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché da parte di una società assicurativa non sia dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, occorre il verificarsi di una duplice condizione nell’anno di riferimento per detto acconto: la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo. L’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo.