Con il principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile dell’imposta sui servizi digitali debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.